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Convegno l'Aquila 30/10/09 - GIOVANNI INCORVATI PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
giovedì 22 aprile 2010
Intervento - Incorvati

L’AQUILA – 30/10/09

RICOSTRUIRE NELLA DEMOCRAZIA

RICOSTRUIRE LA DEMOCRAZIA

Intervento - Incorvati



La Costituzione tra emergenza e ricostruzione.

A chi spetta il compito di “rimuovere gli ostacoli”


Quest’anno ricorrono diversi anniversari che ci riguardano. Il primo in ordine storico è legato ai provvedimenti in forma di decreti legge che furono presi all’inizio del 1909, a seguito del terremoto di Messina e di Reggio Calabria di fine dicembre 1908. Santi Romano, giurista a quell'epoca già abbastanza famoso, prese lo spunto da queste misure di ordine pubblico per scrivere in quello stesso anno un articolo di carattere teorico che fece epoca fin dal momento in cui apparve.


Trenta anni dopo, nel 1939, Romano, che ormai da tempo era presidente del Consiglio di Stato per nomina di Mussolini, stendeva per conto del ministro della Pubblica istruzione Bottai la prima legge di tutela del paesaggio, che ha dato l’indirizzo a tutta la legislazione successiva. A preparare il terreno era stato nel 1922 un altro ministro della Pubblica istruzione, Benedetto Croce, con l’istituzione per legge dei primi parchi nazionali, a cominciare ovviamente da quello d'Abruzzo, con sede nella natia Pescasseroli. Si può rinvenire una certa continuità ideologica non solo tra il Santi Romano del 1909 e quello del 1939, ma, più recentemente, sessanta anni più tardi, anche con la Giovanna Melandri del 1999, che nell’ottobre di quell’anno, come ministra dei Beni culturali, organizzò la prima conferenza nazionale sul paesaggio. Infine, a chiudere il cerchio, possiamo notare che proprio nell’ottobre 1909, contemporaneamente alle riflessioni di Santi Romano sui decreti del terremoto, si era svolto a Parigi il primo Congresso internazionale per la protezione dei paesaggi, in cui era stata codificata una nozione di paesaggio non lontana appunto dalle idee di Romano e di Croce.


Lisbona: di chi la colpa

Andiamo ancora più indietro e cerchiamo di cogliere alcune significative implicazioni dei terremoti nella storia della nostra cultura. Il primo e più famoso dibattito, che interessò l'intellettualità europea e aprì una frattura nell'illuminismo, gravida di conseguenze, fu quello del 1755 sul terremoto di Lisbona. La quasi completa distruzione di questa importante capitale avveniva mentre gli Aquilani stavano ancora ricostruendo la propria città dal terremoto altrettanto terribile del 1703. Il poema pubblicato da Voltaire subito dopo il disastro dava tutta la colpa a Dio e alle sue leggi necessarie, mentre assolveva indirettamente gli uomini. Era con il primo e non con questi ultimi che bisognava prendersela. In tal modo deismo e scientismo procedevano a braccetto e si sostenevano a vicenda. Rousseau non perse tempo e gli rispose in termini molto diretti, che furono la prima causa della rottura tra i due. Non è questione di Dio e delle sue pretese leggi - dichiarava - ma della società degli uomini e soprattutto di quegli speculatori che si sono arrogati il potere di costruire a mani basse in una zona sismica e soggetta ai maremoti.


Rousseau aveva appena pubblicato il Discorso sulla disuguaglianza e stava lavorando al Contratto sociale, che ne costituiva lo sviluppo e uscirà qualche anno dopo. Quest’ultima opera contiene al suo inizio un capitolo (il terzo del primo libro) che sviluppa un'affermazione drastica: “forza non fa diritto”. In particolare il lettore viene avvertito che “il più forte non è mai abbastanza forte se non trasforma la sua forza in diritto”. Ne deriva che chi, come a Lisbona, si è impossessato del territorio con la forza, anche economica, e ha acquistato il diritto di specularci sopra, possiede solo un “preteso diritto”. Il principio secondo cui forza non fa diritto è appunto uno dei “principi del diritto politico” - che sono l'oggetto centrale del Contratto sociale e ne costituiscono il sottotitolo. D’altra parte i diritti, per non essere ingiusti, devono rispondere ai principi di uguaglianza e di libertà (capitolo 11 del secondo libro del Contratto). Ma non basta, l'insieme dei tre principi costituisce un tutto dinamico, nel senso che, come si esprime Rousseau nello stesso capitolo, “siccome la forza delle cose tende a distruggere l'uguaglianza, la forza della legislazione deve tendere continuamente a mantenerla”, in modo da mantenere anche la libertà, che ne dipende. La radice della disuguaglianza delle persone da Rousseau viene riconosciuta nella disuguaglianza che viene a stabilirsi e si sviluppa tra le cose, sulla base anche di catastrofi naturali. È grazie a queste che alcuni possono trasformare il proprio potere sulle cose in privilegi; e se è così, allora la legislazione deve andare in senso opposto a quello delle cose.


Chiaramente si avverte il legame con i fatti di Lisbona. Là un governo legittimo avrebbe dovuto mettere mano a misure non solo di prevenzione ma anche di ricostruzione in contrasto con la speculazione. Nella dialettica tra fatto e diritto, i diritti non possono essere ridotti a legittimazione del fatto, proprio perché forza e fatto non solo non fanno diritto, ma anzi creano spesso il suo contrario, l'ingiustizia.


Messina, Reggio: lo stato d’eccezione

La questione fu ripresa esattamente in questi termini da Santi Romano, nell'articolo citato Sui decreti-legge e lo stato d'assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria. Apparso nel 1909 sulla "Rivista di diritto pubblico", ebbe (come ha mostrato Giorgio Agamben) una certa risonanza, anche a livello internazionale, un po' come il dibattito degli illuministi di un secolo e mezzo prima. Va ricordato che dopo Lisbona in Europa non c'erano stati forti terremoti che avessero investito città di una certa dimensione. Questa volta a far la parte dell'anti-Rousseau era proprio Santi Romano, con un argomento ben preciso. Secondo lui, alla base dello stato di assedio proclamato all'indomani dal terremoto non c'era altro che lo stato di necessità. La necessità non ha legge: questo è un antico detto, un brocardo. L'originalità di Romano stava nell'aggiungere che invece la necessità fa legge. In epoca moderna la rivoluzione scientifica non solo ha introdotto l'idea di leggi deterministiche, necessarie, ma avrebbe cambiato totalmente anche il quadro teorico generale: la necessità non ha nessuna legge giuridica alle proprie spalle, ma ora la fa essa stessa e la legittima sulla base di leggi scientifiche rigorose. Romano fa l'esempio di Messina e di Reggio: qui, dice, a differenza di tutti gli altri terremoti, c'è stata un'enorme limitazione della libertà che non ha precedenti nella storia dell'Italia unita, e nemmeno in quella dell'Europa degli ultimi decenni. Sulla base dello stato d'assedio proclamato dal governo, la popolazione è stata costretta, a differenza di altre emergenze, ad un esodo forzato sia da Messina che da Reggio. In circostanze simili il governo ha il potere non solo di limitare la libertà e di obbligare con la forza, ma può sospendere o disattivare la giurisdizione ordinaria. Come riconosce Romano stesso, i giudici possono essere sempre un grosso ostacolo, soprattutto nelle emergenze. Allora essi vengono messi da parte, e tutto questo naturalmente limita l'uguaglianza davanti alla legge. Così alle limitazioni della libertà e dell'uguaglianza dovute a cause naturali si aggiungono, con effetti di sinergia, le limitazioni a entrambe prodotte dall’azione del governo. Secondo Romano è una novità straordinaria che deve farci riflettere, in quanto porta a sconvolgere il quadro giuridico con altrettanta straordinarietà.


Con Santi Romano la necessità diventa dunque la norma fondamentale dell'ordinamento e questo aspetto della sua teoria poi ha avuto un'influenza nel dibattito a distanza tra Carl Schmitt e Hans Kelsen, i due più noti giuristi del XX secolo. Schmitt l'accoglie naturalmente con entusiasmo e lo utilizza per portare alle estreme conseguenze la propria teoria decisionista. Ma qui diventa evidente anche tutta la debolezza dell'impianto teorico di Romano. Il suo concetto di necessità, proprio in quanto prende l'avvio da leggi deterministiche, si rivela poi sul piano giuridico del tutto indeterminato. La necessità per lui è sospesa in un limbo tra l'essere e il dover essere: è un fatto? è un diritto? Non si sa, ma è proprio questa indeterminazione che permette di decidere di volta in volta qual è lo stato di eccezione, chi è il sovrano e chi è il suddito.


Sudditanza contro soggettività

Kelsen, all'opposto, rileva l’insostenibilità di questa teoria in quanto fondata su una fallacia naturalistica, ossia sulla deduzione del dover essere dall'essere, dallo stato di fatto. La sua critica, squisitamente metodologica, raccoglie tutta una tradizione teorica che da Hume, attraverso Rousseau e Kant, arriva fino a noi. Rousseau, che conosceva bene il pensiero di Hume (presso il quale trovò anche rifugio in Inghilterra), la rielaborò anche sul piano giuridico e in termini politici radicalmente alternativi. Se gli Stati che si criticano nascono di fatto dalla disuguaglianza e dalla mancanza di libertà, lo Stato dei diritti non solo deve fondarsi sui principi di libertà e di uguaglianza, ma, come abbiamo già visto, deve combatterne le limitazioni che continuamente si ripresentano e che tendono a reintrodurre rapporti di sudditanza. Nello Stato dei diritti da lui prefigurato il termine sujets non indica più dei sudditi, ma dei soggetti che partecipano agli affari pubblici.

 

Sulle teorizzazioni del 1909 Santi Romano costruirà non solo la propria carriera accademica, che lo porterà ai vertici amministrativi dello stato fascista, ma anche una teoria delle istituzioni del diritto pubblico italiano centrata proprio sul rapporto sovrano-sudditi. Quel che è più importante è il fatto che tale teoria già prima dell'epoca della Costituente era stata tradotta da Costantino Mortati in una teoria della costituzione materiale, considerata come la fonte di legittimazione e di trasformazione della costituzione formale. Solo che in tale sviluppo teorico il sovrano che materialmente decide sullo stato d'eccezione è diventato l'oligarchia partitica. Una teoria questa che, in modi più o meno inconfessati, è rimasta molto radicata tra i nostri costituzionalisti e autori di diritto pubblico, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana; e non solo tra di loro, perché poi le teorie hanno effetti pratici sia di politica legislativa che nelle corti, comprese quelle costituzionali. E qui arriviamo alla questione di fondo di questa sera.


Cosa c'entra il terremoto con la Costituzione italiana? C'è qualche articolo che ha a che fare con il terremoto? Tra i “Principi fondamentali” incontriamo subito l'articolo 3, che al comma 1 pone il principio dell'uguaglianza di tutti davanti alla legge. Proseguiamo quindi con il comma 2, ispirato da Lelio Basso, che a sua volta si ispirava a Rousseau. Esso riprende in forma rovesciata i concetti espressi da Santi Romano a proposito del terremoto di quaranta anni prima, quando aveva evidenziato la limitazione della libertà e dell'uguaglianza di fronte alla legge. Messo in guardia anche da tali teorizzazioni e dalla loro diffusione, il costituente prospetta qui l'esistenza di ostacoli che, “limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza”, impediscono la realizzazione di una serie di altri diritti fondamentali. E proprio per questo stabilisce, all’inizio del comma 2, che “è compito della Repubblica rimuovere” tali “ostacoli”.


L’effettiva partecipazione, la più ampia

Quali sono dunque questi diritti fondamentali? Il comma 2 ne cita espressamente un paio: “il pieno sviluppo della persona” e “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Si badi bene: non parla di “tutti i cittadini” ma di “tutti i lavoratori”, riconosciuti come parte integrante dell’”organizzazione” della “Repubblica” e del “Paese”.


Facciamo il caso, che ci tocca così da vicino, del dopo terremoto aquilano: anche gli immigrati abitanti nella zona del cratere devono poter partecipare con i cittadini alla ricostruzione. Il Governo italiano, la Giunta regionale abruzzese, quella provinciale aquilana e quelle dei comuni del cratere non esauriscono dunque “la Repubblica” né “il Paese”, ma devono predisporre tutti gli strumenti idonei a favorire la partecipazione di tutti. La fine di questo secondo comma si collega così, con una connessione ad anello, al suo inizio. E non potrebbe essere altrimenti, perché se questo articolo non si leggesse così rimarrebbe solo la lettura schmittiana, che è poi quella che la Corte costituzionale ha adottato in tutti questi anni. Propriamente, anzi, quest’ultima non ha dato nessuna lettura, visto che ha rimosso completamente l'articolo 3 comma 2 dal proprio orizzonte interpretativo. In sostanza i suoi argomenti si riducono a questo: “la Repubblica” sono il Parlamento e le regioni quando legiferano, o chi per loro. Se essi non legiferano, noi Corte costituzionale cosa c'entriamo? Tutto dipende dal sovrano che ha il potere di decidere, secondo l'idea di Carl Schmitt, la quale è il perfezionamento di quella di Santi Romano, entrambe magari rivisitate e corrette da Costantino Mortati.


Il peso di questa tradizione ideologica si fa sentire nel modo più evidente riguardo alla legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, la n. 225 del 1992. In occasione di “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari” l’articolo.5 commi 1 e 2 attribuisce al Governo il potere di dichiarare lo stato di emergenza e di emettere su questa baseordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico”. Tra questi principi da rispettare va sicuramente compreso anche quello dell’articolo 3 comma 2, che, come abbiamo visto, figura tra i “principi fondamentali” della Costituzione. Esso ha una funzione di controllo, il controllo da parte di tutti, senza il quale i poteri attribuiti al Governo diventerebbero dittatoriali. E in effetti l’articolo 18 comma 1 della stessa legge richiama i termini stessi dell’articolo 3 comma 2 della Costituzione: “Il Servizio Nazionale della Protezione Civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini (…) alle attività di previsione, di prevenzione e soccorso”, evidentemente al fine di ridurre il più possibile le limitazioni alla libertà a all’uguaglianza derivanti da quelle calamità e di rimuovere le nuove che ne possono sorgere. E' chiarissimo che qui esiste un obbligo specifico, per una determinata istituzione della Repubblica con competenza primaria in un preciso campo di attività, di adottare tutti i comportamenti necessari a garantire la più ampia partecipazione dei cittadini – “la più ampia” significa cittadinanza in senso lato, comprendente certo tutti i lavoratori. E in questo senso si può dire che nella legge istitutiva della Protezione civile sono stati inseriti gli anticorpi che devono proteggerla da usi strumentali e autoritari.


L’Aquila: troppo presto, troppo tardi

Nel 2009 invece il Governo cosa fa? Dà attuazione non alla linea della Costituzione, ma a quella prospettata un secolo prima da Santi Romano, con tutte le implicazioni che ne derivano per la libertà e l'uguaglianza, a cominciare dell'esodo forzato degli abitanti e dall’accumulo al loro posto delle macerie nelle piazze e nelle strade del centro, il cui mantenimento viene fatto coincidere con tutta la durata dello stato di emergenza. Una durata che dovrà protrarsi – ordina il decreto del Presidente del consiglio del 6 aprile, che purtroppo pochi hanno preso la briga di andare a leggere – almeno fino al 31 dicembre 2010. Sul modello sviluppato un secolo prima, la “dichiarazione dello stato di emergenza” è una sorta di dichiarazione di guerra che lancia l’allarme, ma solo a catastrofe ormai avvenuta. L’apparato concettuale qui utilizzato non potrebbe essere più rivelatore della linea di militarizzazione spinta che è stata messa in atto nei campi di accoglienza temporanea aperti tutt’intorno al centro storico de L’Aquila.


Poi, sempre sulla stessa traccia, il 28 aprile 2009 c'è stato il decreto legge n. 39 sul terremoto in Abruzzo, convertito in legge due mesi dopo dal Parlamento (legge n. 77 del 24 giugno). Come sottolineavano poco fa i colleghi e amici, esso ha disposto all'articolo 5 la sospensione dei processi: così, ancora una volta, vengono limitati il diritto alla giurisdizione e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, garantiti rispettivamente dall’articolo 24 e dall’articolo 3 della Costituzione. Inoltre tutto l'insieme di tali misure, sia quando dispongono l'esodo forzato, sia allorché limitano il diritto alla giurisdizione, contravviene alla legge istitutiva della Protezione civile. Come abbiamo appena visto, la legge 225 del 1992 legittima l'azione di governo nell'emergenza, ma solo in quanto venga data attuazione al principio costituzionale della partecipazione. Tuttavia la consultazione dei cittadini viene impedita proprio dall’insieme di tali misure. Infine, alla Protezione civile vengono attribuiti poteri straordinari non solo riguardo alla fase dell’emergenza, ma anche per i compiti propri della ricostruzione. Così queste due fasi, che la legge tiene sempre ben distinte, vengono mescolate e confuse tra di loro in modo del tutto illegittimo. In deroga alle leggi urbanistiche e paesaggistiche (vedi il cosiddetto “piano c.a.s.e.”), si mettono i cittadini di fronte al fatto compiuto. Si interviene troppo presto in modo definitivo là dove non si dovrebbe costruire, e troppo tardi là dove occorrerebbe ricostruire. Ma così si impedisce anche l’attuazione di un altro fondamentale principio costituzionale, che riguarda anch’esso i terremoti. Mi riferisco a quello contenuto nell'articolo 9 della Costituzione, che dà una definizione a dir poco innovativa del paesaggio e della sua tutela.


D’Annunzio, Croce: paesaggio e non paesaggio

Fino al 1948 la nozione di tutela del paesaggio che circolava in modo pressoché esclusivo, anche a livello internazionale, era quella prevalsa nel già citato congresso di Parigi dell’ottobre 1909. I paesaggi come quadri da apprezzare e da preservare, in quanto rappresentazioni di bellezze fuori dal comune. Come accennavo, questa idea è legata strettamente a quelle di Santi Romano sullo stato di eccezione. Un modo di vedere sintetizzato da par suo da D’Annunzio con il celebre motto pronunciato nel corso della sua visita a una delle prime realizzazioni del dopo terremoto del 1908, su cui si era polarizzata tutta la sua attenzione, ossia il lungomare di Reggio Calabria, definito da lui come ”il più bel chilometro d’Italia”. La “ricostruzione” aveva dato la priorità a operazioni d’immagine che costituivano l’altra faccia, quella più fruibile, di uno stato di eccezione destinato a durare negli anni. E l’altra faccia, questa volta assai poco estetizzante, della medaglia sarà offerta un secolo dopo dalle battute berlusconiane, come quelle sulla vacanza in campeggio degli sfollati aquilani internati nei campi militarizzati, o come quella tutta ideologica sull’alternativa “c.a.s.e. o container”, che esclude ogni progettualità e produce solo accozzaglie di abitazioni definitive e alienanti.


L’idea del paesaggio come qualcosa di statico, di una bellezza eccezionale da incorniciare, era del tutto consona all’estetica crociana che seleziona la “poesia” da ammirare e di cui far bella mostra, rispetto a tutto il resto da buttar via, in quanto “non poesia”, quasi in una discarica. Venne perciò sviluppata in un primo momento con la legge del 1922 sui parchi nazionali, che in particolare istituiva il Parco Nazionale d’Abruzzo, il cui nucleo centrale si trova appunto nella provincia de L’Aquila. Ma la legge che ha fissato una simile idea in termini giuridici, versione “tutela del paesaggio”, è quella scritta da Santi Romano per Bottai nel 1939. Una linea poi ripresa e fatta propria dalla Conferenza nazionale sul paesaggio del 1999, sostenuta allora da tutte le forze al governo, perfino quelle ambientaliste, e che si è trasmessa fino ai giorni nostri.


Una concezione ben diversa del paesaggio, non statica e selettiva, ma plurale, dinamica e interattiva, era invece presente nella cultura europea fin dai tempi della risposta di Rousseau al poema di Voltaire sul disastro di Lisbona. Allora il Ginevrino aveva marcato questo modo di intendere il nostro rapporto con ciò che ci circonda attraverso un nuovo significato dato alla parola “identificazione”. Se noi identifichiamo certi rapporti, certe dinamiche del mondo esterno, è perché noi li mettiamo in relazione con le nostre dinamiche soggettive, con il nostro passato, con il nostro futuro: ci identifichiamo con essi. Rousseau porterà questo modo di vedere alle estreme conseguenze nei suoi ultimi scritti, quelle Fantasticherie di un passeggiatore solitario, in cui ogni “passeggiata” esprime un’interazione con paesaggi a loro volta in movimento. Per quel che qui ci interessa, è da sottolineare che nel Contratto sociale e soprattutto negli scritti politici più tardi il dialogo dei soggetti con il loro territorio si traduce, grazie alla partecipazione di tutti, in misure in grado di assicurare una sorta di stabilità dinamica a questo rapporto.


Promuovere senza rimuovere?

Nel riprendere questa linea di pensiero l’articolo 9 della Costituzione stabilisce una cesura netta con la legge Bottai. La tutela del paesaggio è inserita e strettamente collegata a un duplice contesto dinamico: da una parte quello dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica (comma 1), dall’altra quello della tutela dell’intero patrimonio storico e artistico della Nazione (comma 2). È perché il paesaggio per sua natura è in movimento, che esso deve essere oggetto della più ampia progettualità. Ma la formulazione stessa dell’articolo 9 stabilisce anche una connessione logico-temporale immediata con l’articolo 3 comma 2: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli” – così comincia quest’ultimo articolo. “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura” – è questo l’inizio dell’articolo 9. E come potrebbe essa “pro-muovere” sviluppo e tutela, senza prima “ri-muovere” gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i lavoratori e senza considerare questi ultimi come parte attiva della Repubblica?


Ecco dunque perfettamente delineate, entro il quadro concettuale offerto dalla Costituzione, le linee operative che essa detta per una situazione come quella del dopo terremoto a L’Aquila. Tutti sono legittimati a prendere l’iniziativa. E hanno il diritto di dare l’avvio, come lavoratori, alla rimozione, anche simbolica, degli ostacoli. Ostacoli a volte fisici, spesso giganteschi e con una forte componente metaforica, che non solo limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, ma impediscono il pieno sviluppo della persona umana. “Sviluppo”: è questa l’altra parola comune ai due articoli, che conferma la loro continuità e apre nuovi orizzonti. Per il pieno sviluppo delle persone non sarà sufficiente una qualsiasi rimozione degli ostacoli, ma è necessaria la partecipazione di tutti. E occorre che questo sviluppo entri in risonanza, si identifichi con altri sviluppi, in primo luogo quelli della cultura e della ricerca. Di qui il ruolo centrale della tutela del paesaggio. Se la Repubblica è costituita soprattutto dai cittadini e dai lavoratori tutti, allora l’attenzione delle istituzioni non può focalizzarsi principalmente sul patrimonio artistico, come invece era previsto nella versione originaria della Costituzione. Occorre invertire le priorità, come presto si rese conto la Costituente stessa e come poi fece in effetti nel corso dei propri lavori. Nella versione definitiva l’articolo 9 infatti non è più semplicemente un aspetto della pubblica istruzione, ma entra a far parte dei principi fondamentali della repubblica. È il paesaggio quotidiano, quello con cui ciascuno di noi si identifica, che, attraverso la partecipazione, innalza l’”organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (fine articolo 3 comma 2) a organizzazione e “tutela del paesaggio”.


Alla luce dell’articolo 9, i termini lunghissimi concessi allo stato di emergenza nella situazione aquilana (come abbiamo visto, fino al 31 dicembre 2010) potrebbero essere giustificati solo dai tempi necessari per rimuovere quegli ostacoli materiali che della ricostruzione finiscono con l’ostruire perfino gli spazi mentali e progettuali. Ma così non è stato, e non lo è ancora oggi. E proprio il fatto che le istituzioni della Repubblica latitano fa emergere, in tutta la sua portata, la questione dell’effettiva partecipazione dei lavoratori. Col prendere in mano loro stessi la rimozione degli ostacoli, cittadini e lavoratori tutti potrebbero anche avviare una congrua tutela del paesaggio che vada in direzione di una diversa “organizzazione politica, economica e sociale” del territorio.


No people, no landscape

Così arriviamo all’ultimo punto che vorrei toccare. Si tratta degli sviluppi internazionali più recenti sotto il profilo della tutela del paesaggio, anche come conseguenza della svolta rappresentata dalla Costituzione italiana. Mi riferisco a un atto fondamentale come la Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze nell’ottobre 2000 da molti paesi membri del Consiglio d’Europa tra cui l’Italia, che l’ha ratificata nel 2006 e ha infine emanato i decreti attuativi con cui è stata recepita a tutti gli effetti nel nostro ordinamento. Qui i due elementi chiave della nuova nozione di paesaggio – l’aspetto dinamico e il suo essere parte dell’identità comune di ciascuno – impongono esplicitamente il coinvolgimento del pubblico in tutte le fasi in cui si articola la sua tutela, e attribuiscono precisi diritti. Si tratta, in particolare, del diritto di ognuno di partecipare all’identificazione dei paesaggi, che è quello più importante; del diritto alla loro qualificazione e valutazione (articolo 6.C); e infine del diritto di essere consultati nella definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica (articolo 6.D). Sono diritti di autodeterminazione, in quanto mettono in correlazione identità personale e identità collettiva. Perciò non solo incontrano forti resistenze in sede applicativa, ma si scontrano apertamente con l’uso del potere di ordinanza “in deroga”, che emerge così clamorosamente a L’Aquila.


Il problema dunque di chi debba “rimuovere gli ostacoli” posti sulla strada di tali diritti si ripresenta qui come prioritario. È un aspetto che viene sintetizzato molto bene dal titolo di un libro fondamentale, apparso proprio in questi giorni, scritto da Riccardo Priore, il funzionario italiano del Consiglio d’Europa che ha avuto un ruolo di primaria importanza nel fare in modo che la convenzione andasse in porto: No People, No Landscape. La Convenzione europea del paesaggio: luci e ombre nel processo di attuazione in Italia. Non si dà paesaggio senza le persone che si identificano in esso. Questo libro lo vedrei molto volentieri nelle mani degli Aquilani.


 




Ultimo aggiornamento ( mercoledì 28 aprile 2010 )
 
Convegno l'Aquila 30/10/09 - EZIO MENZIONE PDF Stampa E-mail
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giovedì 22 aprile 2010


L’AQUILA – 30/10/09

RICOSTRUIRE NELLA DEMOCRAZIA

RICOSTRUIRE LA DEMOCRAZIA


IL PARADIGMA DELL’EMERGENZA

di Ezio Menzione


Quando parliamo di emergenza siamo abituati a considerare principalmente il tema della sicurezza. È intorno a questo tema che l’allarme securitario ha indotto profondi cambiamenti, soprattutto in questi ultimi 7 anni, nel nostro sistema giuridico. Spesso ci siamo soffermati a considerare come e quanto la nostra democrazia in Italia abbia sofferto per rincorrere esigenze di sicurezza, talora reali, talora indotte e quanto di essa si sia volutamente sacrificato in nome loro. Oggi, dopo tanto tempo e tante leggi, possiamo dire che l’intero settore del sistema penale, sempre più ampio, che si richiama al tema della sicurezza, costituisca un vero e proprio paradigma in cui le esigenze di garanzia del singolo e della comunità sono compresse al punto da farsi quanto mai esili ed evanescenti.


In questa sede non è di questa emergenza che intendiamo parlare. Ma non possiamo ignorare che le nuove emergenze si sono andate modellando proprio su quella emergenza securitaria lì, quella che è esplosa nel settembre del 2001. Il concetto stesso di emergenza rimanda ormai ad una situazione in cui le procedure legali vengono soppiantate da procedure sommarie, in cui i diritti dei singoli – sia come persone portatrici di diritti individuali della persona sia come portatrici di diritti sui propri beni – vengono pressoché annullati. Peggio ancora accade per quel fascio di diritti che annettono alle relazioni fra le presone, a quei diritti pur fondamentali che sono l’espressione collettiva del proprio sentire e dell’organizzarsi socialmente attorno a sentimenti, esigenze e aspettative. Di questi diritti si è fatto strame.

Il concetto stesso di emergenza era pressoché ignoto fino a non molti anni fa. La parola stessa “emergenza” non mi pare che sia pronunciata nella nostra costituzione. La troviamo invece nella legge regolatrice della protezione civile del 1992: si parla prima di calamità, di catastrofi, di popolazioni sinistrate, di fenomeni calamitosi, ma il concetto di emergenza, scusatemi il gioco di parole, emerge solo negli artt. 3 e 5. E assume subito una connotazione a cavallo fra la constatazione di un determinato stato o condizione collettiva e le modalità giuridiche per affrontarli; peraltro nelle stesse norme in cui per la prima volta il termine è usato, esso viene subito concettualmente delimitato richiamando la necessità di determinarne durata ed estensione territoriale e poi subito dopo si prevede la revoca dello stesso quando vengano meno i presupposti che lo hanno giustificato. Si aggiunga che nel mentre si riconosce che si possano emanare ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, si conclude che esse comunque saranno dettate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Se osserviamo questo schema – posto a fondamento della Protezione Civile – con quanto dettano molte delle ordinanze emanate per il territorio abruzzese, l’unico limite non è più l’ordinamento giuridico interno ma soltanto le norme comunitarie europee in tema di sanità e ambiente. Tutto il resto sembra poter essere travolto, ivi compresi i diritti individuali e collettivi di cui alla prima parte della nostra costituzione.


Dobbiamo domandarci come mai dall’emergenza securitaria si sia passati all’emergenza rifiuti, sia in Campania che a Palermo, per poi passare all’emergenza degli Abruzzi, per poi utilizzare lo stesso schema anche per il disastro di Viareggio e infine proporlo anche per le costruende o riattivande centrali nucleari. Passando per mille altre emergenze fra le quali spicca quella per fronteggiare l’arrivo o addirittura la permanenza degli extracomunitari nel nostro territorio. Di quest’ultimo aspetto non intendo assolutamente occuparmi; sottolineo solo che l’uso della parola ha finito per inflazionarne il significato fino a fargli perdere uno dei suoi connotati: quello dell’ urgenza. Mi si dica quale mai urgenza vi sarebbe nel fronteggiare un dato storico come la migrazione, ma soprattutto la permanenza di interi popoli nel nostro occidente. L’uso di tale parola denota anche una volontà di spingere, non solo nell’immaginario collettivo, ma concretamente nelle nostre leggi e nel nostro ordinamento a soluzioni apparentemente facili e che comunque si caratterizzano per il loro togliere di mezzo garanzie e diritti che vengono considerati impacci al raggiungimento di uno scopo politicamente prefissato.


Il ricorso al sistema dell’emergenza consente due risultati principali:

1) poter legiferare (uso il termine in maniera del tutto impropria in quanto quasi sempre si tratta di atti del governo, ordinanze, da non sottoporsi al vaglio del legislatore) senza controlli né preventivi né successivi;

2) Poter far emergere la volontà dell’esecutivo e imporla senza doversi confrontare con quelle mediazioni costituite dalle rappresentanze popolari, istituzionali oppur no che esse siano: i sindaci e i comuni, le provincie con i loro amministratori e le regioni, così come – per andare nel terreno di quella che potremmo chiamare democrazia partecipata o sostanziale – comitati e aggregazioni che, per fortuna, nei momenti più difficili sempre si costituiscono.


Vediamo innanzitutto il primo aspetto: i modi del legiferare.

Occorre un breve excursus storico. Fino agli anni ’80 l’Italia, credo ultimo dei paesi occidentali, non si era posta il problema di attrezzarsi con una entità o un polo in grado di fronteggiare eventi calamitosi naturali o anche connessi all’attività dell’uomo che andassero ad incidere sul territorio. Insomma, non avevamo una protezione civile. L’alluvione di Firenze del ’66, il terremoto del Belice del ’68, il Friuli nel ’76, l’Irpinia nell’’80 furono fronteggiati in ordine sparso con ciò che si aveva: le forze armate, i vigili del fuoco e molto volontariato; le decisioni venivano prese dai sindaci e dai prefetti; i risultati non sempre erano adeguati: se da un lato c’era stato, esempio positivo, l’alluvione fiorentina e il sindaco Bargellini, dall’altro c’era la prolungata catastrofe del Belice. Che fosse necessario un ente centralizzato per fronteggiare drammi che riguardavano territori quasi sempre più vasti di quello comunale e per i quali certo non bastavano le risorse municipali era sotto gli occhi di tutti.

Vi intervenne il legislatore prima con la legge istitutiva della Protezione Civile n.400 del 23/8/88, poi con la legge 24/2/92 n. 225 che regolamentava il servizio nazionale della protezione civile.

Già abbiamo detto – vedi alla voce emergenza – le linee della legge del ‘92, ben più caute degli estremismi raggiunti successivamente. Non possiamo non aggiungere qui che, per esempio, i sindaci erano indicati come “autorità comunali di protezione civile” vale a dire erano in tutto e per tutto pari grado all’istituito Commissario, sia pure in un ambito territoriale proprio di un solo comune; aggiungiamo che il volontariato era ben valorizzato, anche se – ed effettivamente ve ne era bisogno - disciplinato. Così come non si può non notare come la figura del Commissario intanto si iscrivesse in un comitato interministeriale e attorno ad esso si creassero gruppi e commissioni in grado non solo di svolgere funzioni preventive, ma al momento della necessità di apportare conoscenze tecniche che difficilmente un organismo fortemente centralizzato può possedere. Vedremo più avanti che cosa questo significhi, per esempio, per il patrimonio artistico in Abruzzi.

Siamo, insomma di fronte ad un sistema che prevede sì una forte centralizzazione – assolutamente necessaria nei casi di gravi disastri – ma con un insieme di cheks and balances in grado di arricchire l’intera ipotesi dell’intervento del servizio nazionale.

La legge istitutiva della protezione civile si iscriveva in un quadro ed in un momento in cui vi era un Ministero della Protezione Civile. Tale ministero ormai da molti anni è stato fatto fuori e sostituito da un Sottosegretariato direttamente afferente alla Presidenza del Consiglio. La protezione civile è emanazione diretta del Capo del Governo, è lui che firma le ordinanze che conferiscono (pieni) poteri al Commissario. Di più: in caso di emergenza chi sovraintende all’intervento dovrebbe essere il Sottosegretario alla Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio. Per gli Abruzzi, ma prima per i rifiuti in Campania si è nominato Sottosegretario il Commissario stesso alla Protezione Civile: Bertolaso, per intenderci, laddove la figura del commissario nella legge istitutiva non meritava nemmeno la maiuscola. L’azione della Presidenza del Consiglio deve essere concertata non con l’intero gabinetto, ma soltanto con i due ministri finanziari e, per quanto eventualmente di competenza con il Ministero degli Interni. Il Ministero dell’Istruzione o quello dei Beni Culturali, per dire, non debbono essere necessariamente sentiti nonostante che anche chiese e monumenti siano controllati o alluvionati o una discarica vada a collocarsi accanto ad una pregiata certosa.

Decidere sugli interventi per un disastro immane significa, fra l’altro, muovere soldi e affari per un volume immane. Può costituire la costruzione di un grande consenso di cui magari ci è bisogno per sovvertire gli equilibri politici in una determinata regione o nell’intero paese. Può significare, anzi significa sempre, creare una rete di vassallaggio fa le imprese, legali o illegali che siano. Ma soprattutto significa non dovere rispondere al parlamento; non dovere stare ad ascoltare sindaci e consigli comunali, provinciali o regionali. La Presidenza del Consiglio non risponde direttamente ai colpiti dalla calamità. La sua verifica politica è rimessa alle mille mediazioni che si possono giocare, elidendo o recuperando, fra i palazzi del potere centrale. La calamità, per sua natura, coinvolge talmente tanto denaro che un gran numero di questi palazzi potrà beneficiarne.

Soprattutto interessa, molto in concreto, il fatto che le decisioni che contano, quelle sul vivere civile, non vengono sottoposte a chi o riscontrate da chi esse dovrà subire. Si decide di costruire case in un certo modo ed in un certo luogo al di fuori dei piani regolatori, secondo ciò che il governo decide: opporsi non è giuridicamente possibile. Non mi risulta che alcuna delle ordinanze in materia edilizia emesse dal 6 aprile scorso dal Presidente del Consiglio per la Protezione Civile siano state impugnate innanzi ai TAR degli Abruzzi o del Lazio. Si assiste ad una sostanziale ingiustiziabilità delle decisioni che va a sommarsi alla insindacabilità e discrezionalità politica.

Le decisioni sulla vita dei cittadini, una volta adottato anche formalmente lo schema dell’emergenza, vengono sottratte non solo ai cittadini stessi, ma anche ai loro più immediati rappresentanti e vengono tenute saldamente in pugno da un unico polo – la Presidenza del Consiglio – che per quanto si proclami, com’è di moda, rappresentante del popolo, non è affatto detto che sia il vero rappresentante dei cittadini di un determinato comune o di una determinata regione.


Fin qui abbiano detto dello scippo di potere, di rappresentanza, sostanzialmente di democrazia che lo schema emergenziale oggi consente, nonostante che la legge istitutiva della protezione civile ponesse limiti assai stretti, ormai del tutto dimenticati.


Affrontiamo ora il secondo aspetto, quello di una normativa volta a limitare i concreti diritti dei cittadini e della collettività interessata. L’art. 2 della legge regolatrice della Protezione Civile del 1992 ci dice esattamente quali sono gli eventi che possono giustificare procedure e limitazioni di vario tipo:

A) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

B) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

C) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Essendo questo l’ambito di attività della protezione civile è chiaro che le ipotesi A) e B) valorizzano gli enti e i rappresentanti in loco, rispetto ai quali la protezione civile interviene a sostegno e coordinamento. L’intervento della protezione civile così come lo vediamo oggi, che sbaraglia enti e rappresentanze, dovrebbe essere limitato all’ipotesi C): calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.


C’è qualcuno che ci può spiegare come di fronte a questa dizione normativa così precisa e limitativa, possa trovare spazio un intervento della Protezione Civile nella “diffusa crisi internazionale determinata dal conflitto bellico in atto nel territorio iracheno”? Eppure un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28/3/2003 dichiarava in ragione della guerra in Iraq lo stato di emergenza e quindi sanciva il potere di ordinanza in capo alla stessa Presidenza del Consiglio e al suo Commissario, per una attività sostanzialmente legislativa anche se formalmente ordinamentale, che espressamente trova come unico limite i poteri del Ministro dell’Interno. Il Commissario, insomma, agisce anche come Farnesina e come Ministro della Difesa. Non ci soffermiamo qui sul punto che l’art. 5 citato non parla di “Commissario”, ma più esattamente di “commissari delegati”; e che, seconda annotazione, il citato decreto 28/3/2003 porta la firma di Berlusconi.


I RIFIUTI IN CAMPANIA

Se non si riesce a intravedere quali mai possano essere gli interventi della protezione civile nella crisi irachena, difficilmente si rinvengono i presupposti anche per l’intervento sui rifiuti in Campania del 2008.

La situazione certamente era gravissima, nessuno può negarlo, e la regione nel cui ambito la crisi si era prodotta aveva abbondantemente dimostrato di non essere capace di fronteggiarla. Vi potevano essere due soluzioni: il rinnovamento della compagine amministrativa regionale ed il suo rafforzamento, eventualmente anche con l’ausilio della protezione civile, così come prevedono i punti A) e B) della legge costituiva, oppure ricorrere al punto C) alla sola protezione civile. Naturalmente si è scelta questa seconda ipotesi e anzi su di essa si è spinto, come vedremo, fino a sponde fino ad allora impensabili.

Chi avrebbe mai potuto supporre che attorno al tema dei rifiuti- con la scusa dei rifiuti, diremmo - si creassero non nuove ipotesi di reato, ma nuove fattispecie criminose rientranti in alcune ipotesi codicistiche? Eppure anche questo è successo. Anche se, a ben guardare, non è forse questo l’aspetto più inquietante di ciò che è accaduto intorno ai rifiuti campani.

Per cogliere la portata di come si siano fatti saltare alcuni schemi giuridici importanti, il riferimento necessario è al D.L.90 del 2008 convertito nella L.123 dello stesso anno.

Innanzitutto cogliamo la struttura che sorregge lo schema che si vuole applicare: non vi è più il Ministero della Protezione Civile, vi è solo un Sottosegretariato. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, “in via eccezionale ed in deroga” è nominato Sottosegretario di Stato; i preesistenti commissari delegati decadono; ma i fondi che afferivano a tali commissari confluiscono invece in capo al Sottosegretario-Commissario unico. Inutile dire ciò che tutti sappiano, che cioè con decreto presidenziale successivo di qualche giorno al decreto legge la nomina casca su Guido Bertolaso.

Ma andiamo al merito.

Intanto, dovendosi per legge fissare un dies ad quem vale a dire una durata della situazione giuridica di emergenza, si indica il 31/12/2009. Un anno e 7 mesi per una emergenza dovuta all’uomo e non alla natura è una estensione temporale considerevole. Ci chiediamo se tale termine, ora che siamo vicini al suo spirare, verrà o non verrà prorogato. Il D.L. (e questa volta non possiamo lamentarci che provenga esclusivamente dal governo, visto che è stato convertito de plano dal Parlamento) tratteggia poi le attribuzioni del Sottosegretario-Commissario: siti in deroga, senza limiti ambientali, paesaggistico-territoriali, di pianificazione o di difesa del suolo, ma con l’unico limite costituito dal diritto comunitario; ricorso all’espropriazione; dichiarazione dei nuovi siti quali aree di interesse strategico nazionale, misure di salvaguardia e di tutela, misure per assicurare l’efficace gestione.

Per far tutto ciò la forza pubblica è dislocata sotto il Commissario e sotto di lui vanno anche le Forze Armate ai fini della vigilanza e protezioni di cantieri e siti.

Alle stesse Forze Armate vengono dati poteri tipici delle forze di pubblica sicurezza (eccetto le funzioni di polizia giudiziaria) ivi compreso i poteri di cui all’art. 349 c.p.p.. Siamo in tema di identificazioni e perquisizioni, nei momenti in cui ancora non dipendono dal potere giudiziario. Tali poteri vengono rafforzati con la specificazione di ipotesi criminose: l’art. 682 c.p., contravvenzione concernente la “tutela preventiva dei segreti” – sottolineo i segreti – che prevede l’arresto da 3 mesi ad 1 anno andrà a colpire anche chiunque si introduca abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisca o renda più difficoltoso l’accesso autorizzato a dette aree. Insomma, come ben sanno gli abitanti di Chianura, le manifestazioni di fronte ai prospettati siti di stoccaggio o discariche, sono passibili di sanzione penale.

Chiunque impedisca, ostacoli o renda più difficoltosa la gestione dei rifiuti è punito dall’art 340 c.p.: interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, reclusione fino ad 1 anno, da 1 a 5 per promotori e organizzatori. Un blocco stradale, anche in luogo lontano dai siti di stoccaggio o dalle discariche ma ad essi afferente, non è sanzionato amministrativamente in quanto tale, ma penalmente come si è detto.

Chiunque distrugga deteriori o renda inservibili, in tutto o in parte componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti è punito non ai sensi del 1° c. dell’art. 635c.p., ma ai sensi del 2° c., anche se si tratti di beni privati; sostanzialmente prevedendosi così una nuova aggravante che fa scattare la procedibilità d’ufficio e porta la sanzione fino a 3 anni.

Naturalmente, non è una novità che sanzioni penali nuove o anche semplici aggravanti delle esistenti vengano contenute in normative di tutt’altro tenore. A questo ci ha abituato tutta la normativa sull’emergenza securitaria dal 2001 e prima ancora a tutt’oggi. In questo caso la cosa colpisce perché anche dal punto di vista della redazione legislativa si è inteso seguire lo stesso pattern inglobando previsioni penalistiche e procedurale penalistiche in leggi che non dovrebbero contenerne affatto.

Accanto alle sanzioni penalistiche stanno le previsioni lavoristiche, con il potere conferito al Sottosegretario-Commissario di precettare i lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell’attività di gestione medesima, fosse mai che non fossero d’accordo con l’ubicazione del sito o ritenessero che detto sito fosse nocivo magari alla loro salute.

Le previsioni penali eccezionali di cui abbiamo detto vanno di pari passo con previsioni procedurali ancor più gravi e che non hanno mancato di sollevare obiezioni sulla loro corrispondenza al dettato procedurale. Si è previsto infatti che (nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferirti alle questioni dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania) la competenza si sposti dai rispettivi giudici naturali del Tribunale locale verso magistrati e giudici del tribunale di Napoli. Indagini, misure cautelari, sequestri, procedibilità dell’azione penale, riti alternativi, tutto si sposta e si accentra nel capoluogo campano. Non solo per i procedimenti che si aprono durante l’emergenza, ma anche per i procedimenti consimili già aperti; e comunque per tali procedimenti anche oltre la durata dell’emergenza stessa.

Piccola perla aggiuntiva: la magistratura potrà sequestrare preventivamente un sito destinato alla raccolta dei rifiuti “sempreché il concreto pregiudizio alla salute ed all’ambiente non sia altrimenti contenibile”: fidarsi della magistratura per l’esecutivo è bene; limitarne i poteri è molto meglio.

Sempre in tema di fidarsi o non fidarsi della magistratura ordinaria, tutte le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti sono devolute all’esclusiva giurisdizione del TAR. Tale giurisdizione viene estesa anche alle “controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati”. Il TAR dunque si troverà a decidere anche in relazione a controversie tra privati inerenti per esempio il diritto di proprietà. Se al termine “privati” sostituiamo quello di “famiglie della camorra” si capirà fin dove lo strappo laceri il tessuto della nostra giurisdizione.

Naturalmente il decreto dedica uno degli ultimi articoli alla “informazione e partecipazione dei cittadini”. Non si creda che si tratti di una chiamata a raccolta del senso civile e partecipativo dei cittadini campani. E’ una misera foglia di fico. Si tratta soltanto di iniziative del Ministro dell’Ambiente per favorire la raccolta differenziata o iniziative del Ministro dell’Istruzione sull’informazione e sui temi ambientali attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti. Qualcuno ci potrà dire se la previsione è mai stata attivata o se è rimasta lettera morta.


IL TERREMOTO IN ABRUZZI

Diversamente ma non poi troppo si pone la questione innanzi al terremoto in Abruzzi del 6/4/2009. Qui la calamità c’è stata eccome. Non dipendeva dall’uomo, anche se dall’uomo sono dipesi gran parte degli effetti.

In questo caso si è proceduto su due binari distinti. Da un lato, dopo 22 giorni dal terremoto si è emanato un decreto legge, convertito due mesi dopo; dall’altro si è proceduto con una raffica di ordinanze (36, se abbiamo contato bene) che fin da subito, com’è logico, fin dal 6 aprile hanno cercato di individuare chi doveva portare avanti l’intervento e le modalità del medesimo. Il primo comma dell’art. 1 del D.L. 39/09 taglia subito la testa al toro: le ordinanze verranno emanate dal Presidente del Consiglio; unica limitazione è il concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli aspetti di carattere fiscale e finanziario. Quando si dice che le decisioni sono del Presidente del Consiglio si dice bene perché a lui risalgono non solo formalmente, ma anche nella sostanza; i compiti connessi spettano però tutti al Commissario con delega, sempre Bertolaso della Protezione Civile. I poteri sono enormi ed i limiti quasi non esistono. L’espropriazione diventa questione facilissima (pubblicazione all’albo comunale e contestuale sequestro), la proprietà dei beni transita per legge, i piani urbanistici e paesaggistici non rilevano, avverso i provvedimenti è consentito solo il ricorso giurisdizionale o quello straordinario al capo dello Stato; i mezzi umani sono quasi illimitati, fino, di nuovo, alle Forze Armate.

Ai rappresentanti dei governi locali poco è lasciato. Sui sindaci (e per essi dobbiamo supporre Consiglio e Giunta municipali) ricade solo il lavoro più ingrato: per esempio l’elaborazione delle tabelle di assegnazione dei nuovi alloggi, tema delicatissimo e spinoso e purtroppo spesso destinato a creare più dissenso che consenso.

I governi locali procederanno alla nuova pianificazione del territorio tenendo però conto di quanto è già stato realizzato dal commissario e quindi dal governo. In pratica una riscrittura del territorio fortemente ipotecata.


LE ORDINANZE

Ciò che colpisce leggendo le 36 ordinanze in questione è il loro carattere schiettamente economico-produttivo, per così dire. Sembra di essere di fronte a decisioni di un consiglio di amministrazione molto ristretto di un’enorme società immobiliare con un presidente del consiglio di amministrazione che sa di poter contare sul proprio amministratore delegato, il commissario, ma negli affari che conduce non tollera altre intrusioni. Può essere giusto che prevalga questo aspetto fattuale. Dare una casa a chi non ce l’ha era ed è obiettivo assolutamente primario. Fare i conti anche economici è necessario e doveroso. Ma possibile che in 36 ordinanze nell’arco di poco più di 6 mesi non ce ne sia una che lasci trasparire una prospettiva secondo cui dare una casa ai terremotati non è solo dare una casa, ma deve essere ricreare un ambente da un lato il più possibile simile a quello di prima, dall’altro magari anche più vivibile di quello di prima? Non si trova traccia nelle ordinanze di ciò che significhi un corpo sociale che ha la necessità di riconoscersi nel nuovo senza strappare le proprie radici dal vecchio. Case, affari, soldi (per alcuni tanti, per la maggioranza pochi), limiti di spesa, preventivi e consuntivi: nulla sul tessuto sociale che dovrebbe connettere ciò che si va a costruire.

Eppure in questi mesi problematiche sociali ne sono venute fuori a bizzeffe perché logicamente il terreno sociale è caro ai cittadini abruzzesi quanto le ipotesi di risanamento o di ricostruzione.

In tema sociale l’art. 5 del decreto terremoto disciplina le questioni inerenti alla vita giudiziaria nel territori. Mi limito a dire sul punto che l’intera norma lascia trasparire una sorta di previsione ottimistica o più esattamente limitativa delle problematiche connesse alla gestione delle questioni legali e giudiziarie – leggasi una delle più rilevanti questioni sociali - ; le sospensioni duravano solo fino a luglio e per fruirne bisognava che i difensori fossero delle zone terremotate e nominati già prima del terremoto.

Altro fronte prevalentemente sociale su cui il decreto e le ordinanze non spendono molte parole è quello culturale o dei beni culturali e del patrimonio monumentale e artistico. Giustamente è stato notato che mentre in casi analoghi precedenti, per esempio Assisi, ci si era appoggiati soprattutto sul Gruppo specializzato all’interno della Protezione Civile che vedeva professionalità ed attenzioni specifiche, questa volta la protezione civile e per essa il vice-commissario straordinario per i beni culturali - che non è nemmeno nei ruoli del competente Ministero - assume su di sé tutte le scelte, sempreché, naturalmente, siano condivise dal commissario Bertolaso e per lui dalla Presidenza del Consiglio.

Sempre per rimanere nelle giuste notazioni che altri hanno fatto, può anche darsi che molti monumenti vengano restaurati o addirittura in parte ricostruiti, come d’uso. Ma per il patrimonio artistico e culturale che in essi si trovava e che tutti li collega l’attenzione è ben poca.


LA VITA NELLE TENDOPOLI

Ma vi è di più. Com’è logico, anche dopo il terremoto la vita continua: male, magari, ma continua. Per decine di migliaia di abruzzesi la vita è continuata nelle tendopoli, per parecchi ancora continuerà così. Nelle tendopoli si è ricostituita una vera e propria vita civile. Ma questa vita già di per sé così ingrata e difficile è stata per di più oberata di limitazioni alle libertà individuali che non hanno precedenti. Abbiamo sentito da tante testimonianze come nelle tendopoli non si poteva entrare ed uscire a proprio piacimento, né nelle ore che a ciascuno era gradito; era difficile non dicasi ospitare, ma anche semplicemente ricevere parenti, amici o visite. Ancor più difficile riunirsi all’interno delle tendopoli per discutere, prendere decisioni, riflettere sul da farsi, confrontare possibili modelli di ricostruzione. Assembramenti, riunioni, volantini o manifesti se non erano vietati erano comunque di fatto scoraggiati. Si può capire che occorresse in ogni momento avere chiaro chi era dentro e chi era fuori da una tendopoli e quindi il registro delle presenze fosse necessario. Altre limitazioni, francamente, non trovano alcuna giustificazione se non una diffidenza nei confronti delle espressioni sociali in un momento così difficile o addirittura, il che da un lato è meglio ma dall’altro è peggio, una beata noncuranza del fatto che ogni cittadino ha diritto di riflettere ed esprimersi individualmente e collettivamente.

Di tutte queste limitazioni non c’è alcuna traccia scritta nelle 36 ordinanze citate. Del resto è difficile che nelle decisioni di un consiglio di amministrazione si trovi traccia della vita dei dipendenti. Così è anche in questo caso. Eppure le limitazioni ci sono state e tuttora forse ci sono e non sono poca cosa, soprattutto se pensiamo che l’attendamento è durato mesi, che le condizioni psicologiche degli attendati non erano delle più facili, che proprio più è difficile la situazione più è umana e comprensibile la necessità di confrontarsi, discutere e decidere collettivamente.

Si pone quindi la domanda: chi decideva queste limitazioni? Come venivano fatte conoscere dagli interessati?

Probabilmente erano decisioni che passavano per via orale, affidate molto spesso se non alla forma del ricatto a quella del controllo pressante. Ma il fatto che fossero tali da un lato nulla toglie allo loro cogenza, dall’altro, per esempio, le rende non giustiziabili di fronte alla competente autorità giudiziaria. Il che, come strappo alla regola non mi sembra poco.


IL PARADIGMA PROLIFICA

Paradigma dell’emergenza abbiamo definito questo insieme di regole e prospettazioni giuridiche basato su: accentramento delle decisioni in mano all’esecutivo e soprattutto al Presidente del Consiglio, che agisce attraverso il suo braccio che è la Protezione Civile; spossessamento di ogni decisionalità che risiedeva in capo ai legittimi rappresentanti dei cittadini, a diversi livelli, o direttamente in capo ai cittadini; insieme di nuove norme che vanno ad incidere drasticamente sia sui diritti individuali in relazione ai beni, sia sui diritti individuali in relazione alla persona. Un modello che allontana le decisioni dagli interessati, le rende praticamente insindacabili e nel contempo ne impone l’osservanza rafforzando la difesa statuale nei confronti di chi intendesse eventualmente esprimere il proprio dissenso.

Paradigma già ampiamente sperimentato in tema di emergenza secutiaria riproposto per i rifiuti campani e perfezionato per il terremoto degli Abruzzi. Come ogni paradigma, specialmente se funziona agli occhi di chi lo propone e lo impone, tende fatalmente a riprodursi anche laddove non ve ne sarebbe alcuna necessità. Prendiamo 2 recenti esempi: i rifiuti a Palermo ed il disastro di Viareggio dell’estate scorsa. Ambedue si svolgevano all’interno del territorio di un unico comune. Nessuno dei due era o traeva origine da una calamità naturale. Tutti e due avrebbero potuto o dovuto essere fronteggiati non con strumenti emergenziali ma con un lavoro, sia pur difficile ed impegnativo, degli organi preposti al territorio e alle sua problematiche. Invece, per Palermo si è ricorsi pari pari allo schema dei rifiuti campani. Per Viareggio, e la cosa è anche più grave, si è nominato un commissario laddove tutto sarebbe spettato al sindaco ed ai competenti organi amministrativi, eccetto che eventualmente un finanziamento straordinario che avrebbe dovuto attestare l’impegno di tutti (dello Stato) per alleviare la sofferenza di pochi.

Anche a Viareggio si è scelto però con un’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei primi dell’agosto scorso di nominare un Commissario Governativo Straordinario. Il paradosso è che da prima si era individuato come commissario il sindaco, ma questi ha rinunciato e quindi è stato individuato il Presidente della Regione Toscana. Anche in questo caso lo schema è il solito: pieni poteri, possibilità di derogare alla normativa in materia di esproprio ed ai vincoli di piano, soldi, in questo caso piuttosto pochi.

Ma siccome le disgrazie e i problemi non finiscono mai, proliferano anche le emergenze, sia quelle vere che quelle supposte o che conviene supporre. Così già si intravede che per le centrali nucleari i vari siti ed i loro circondari verranno dichiarati luoghi strategici e a proteggerli verranno chiamate le Forze Armate. Con il corollario penale e di restrizione delle libertà che abbiamo già analizzato, o forse ancor peggio.

La verità è che il paradigma dell’emergenza fa molto comodo a chi lo ha costruito e lo utilizza, non fa comodo affatto a chi lo subisce. Men che meno al nostro vivere democratico.

Il panorama è chiaro. Dall’emergenza si è passati al paradigma dell’emergenza e tale “schema”, applicato indistintamente, diviene un vero e proprio metodo di governo. Anzi, il metodo di governo per eccellenza.

 
CONVEGNO ALL'AQUILA 30 OTTOBRE PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
martedì 20 ottobre 2009


RICOSTRUIRE NELLA DEMOCRAZIA

RICOSTRUIRE LA DEMOCRAZIA

- Emergenza e limitazioni della libertà -

L’AQUILA – Venerdì 30 ottobre 2009, ore 14,30

Centro Congressi "Aula Sericchi " Centro Direzionale Strinella 88, via Pescara n. 2/4


Moderatore Avv. Augusto Frezza

Saluto Avv. Paolo Mazzotta (Consigliere Ordine Forense l'Aquila)


Introduzione

Avv.Gilberto Pagani, presidente di LTI


Testimonianze dal terremoto

Ing. Annalisa Taballione (Collettivo 99)

dott. Stefano Frezza (Epicentro Solidale)


Interventi

Avv. Simona Giannangeli - l'Aquila

Le decisioni nel segno dell’emergenza


Prof.Giovanni Incorvati (Giuristi Democratici Roma)

L’emergenza e la Costituzione


Coffee break



Il caso Napoli


Avv. Mariadolores Furlanetto (CEAG – Legambiente Lazio)

Legge sviluppo: il ritorno del nucleare contro il parere di cittadini ed enti locali


Avv. Ezio Menzione (Presidente Camera Penale Pisa)

Democrazia e rappresentanza nel paradigma dell’emergenza


info:

www.legalteamitalia.it

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Ultimo aggiornamento ( giovedì 22 aprile 2010 )
 
Convegno aed a Parigi PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
venerdì 11 settembre 2009
L’ÉVOLUTION DU DROIT DU TRAVAIL EN EUROPE SOUS LA PRESSION DE L'ECONOMIE (NEO)LIBÉRALE

Colloque Internationale à Paris
16 et 17 Octobre 2009
Plus d'information
Ultimo aggiornamento ( giovedì 22 aprile 2010 )
 
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