Statuto

Pubblicato Lunedì, 17 Marzo 2008 20:14

STATUTO

 

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART 1) E’ costituita l’Associazione denominata “Legal Team Italia”.
L’associazione ha sede in Milano Via Podgora n. 14 e potrà, con delibera del Comitato Direttivo, aprire sedi, succursali, sportelli informativi, in tutta Italia; con delibera assembleare  federarsi e/o coordinarsi ad altre associazioni che perseguono le medesime finalità, sia in Italia sia all’Estero e costituire con associazioni aventi analoghe finalità, associazioni di promozione sociale a carattere nazionale.
L’associazione ha durata illimitata.                      

FINALITA’

ART.2)
Le finalità dell’Associazione sono:

a)    operare perché sia garantito il libero esercizio dell’attività politica, sociale e rappresentativa dei cittadini e delle loro organizzazioni in tutti i luoghi in cui essa si svolge e in tutte le sedi e i luoghi in cui sia necessaria la tutela dei diritti fondamentali;
b)    coordinare, anche con la costituzione di collegi difensivi, le azioni legali per la difesa dei diritti delle persone e delle organizzazioni colpite dalla repressione, purchè non ispirate ad ideologie  fasciste, razziste o xenofobe,.
c)    operare perché sia garantita la possibilità di effettiva difesa giudiziaria a tutti i soggetti e le persone svantaggiate;
d)    promuovere iniziative a livello sociale e giudiziario per eliminare ogni distinzione sociale ed economica basata sulle differenze di nazionalità, di etnia, di identità sessuale o convinzione religiosa;
e)    promuovere l’impegno degli avvocati e di tutti i cittadini per la realizzazione dell’unità europea basata sui principi e sui valori della libertà, della fraternità e dell’uguaglianza;
f)    operare per l’integrazione degli avvocati di tutti i paesi e nazionalità mediante incontri, dibattiti, scambio diretto di esperienze e la formazione di collegi difensivi internazionali dove sia necessario;
g)    operare per portare sostegno e solidarietà agli avvocati colpiti da azioni repressive a causa del loro impegno sociale e professionale in difesa dei diritti fondamentali;
h)    promuovere l’impegno degli avvocati e sostenere tutte le iniziative a favore della pace e del rifiuto della guerra e sostenere ogni azione in difesa dei diritti umani, della libertà dei popoli, del rispetto della sovranità e dell’indipendenza delle Nazioni, nello svolgimento pacifico dei rapporti internazionali
i)    promuovere e divulgare le esperienze giuridiche italiane, con particolare riferimento a quelle che ampliano gli spazi di democrazia, sia dei soggetti individuali sia dei soggetti collettivi, in una prospettiva di pluralismo istituzionale e culturale;    in particolare promuovere l’affermazione e la difesa dei diritti dei lavoratori, sia sul posto di lavoro sia nell’ambito di vita associata; dei diritti dei cittadini immigrati, delle minoranze.
j)    promuovere la ricerca nel campo delle scienze giuridiche, per l’ affermazione della solidarietà tra i popoli e tra gli uomini e per la costruzione di rapporti interpersonali e sociali basati sulla non violenza, sulla libertà, sull’eguaglianza, le pari opportunità.


Il Legal Team Italia si riconosce nella Carta Fondamentale del Legal Team Europa, e nei principi fondativi dell’AED (Avvocati Europei Democratici).
Per la realizzazione degli scopi di cui sopra l’associazione si propone le iniziative più opportune tra cui, a mero titolo esemplificativo:


1)    Promuovere l’intervento diretto degli avvocati durante le manifestazioni pubbliche allorchè siano minacciati i diritti fondamentali, in particolare quelli di libertà di espressione, di informazione, di movimento, secondo i principi contenuti nella Carta Fondamentale del Legal Team Europa e sostenere la realizzazione di collegi difensivi anche internazionali;
2) partecipare alle manifestazioni o alle iniziative che potranno essere da chiunque organizzate, purché non in conflitto con   le finalità delle Associazioni, per garantire il rispetto dei diritti dei partecipanti e il rispetto delle garanzie giuridiche;
3)promuovere iniziative di studio, divulgazione ed informazione culturale, atte ad elidere ogni forma di discriminazione, esclusione e disuguaglianza sociale, economica, culturale, etnica o di genere, e ad incentivare la diffusione della cultura delle differenze, dell’integrazione, della solidarietà, della convivenza civile.
4) organizzare attività di informazione nei confronti dell’opinione pubblica, attraverso incontri, conferenze, convegni o supporti editoriali non periodici o giornalieri, nonché mediante la promozione e l’organizzazione di media televisivi, radiofonici ed informatici, al fine di denunciare ed evidenziare casi di illegittime compromissioni o limitazioni delle libertà civili e/o politiche dell’esercizio dei diritti di democrazia che si realizzi in Italia e nel mondo, anche se ai danni di cittadini stranieri.                                                  
5) Porre in essere iniziative concrete di tutela, anche ai sensi dell’art. 27 L.383/00, innanzi a ad organi giurisdizionali Nazionali e Comunitari ai fini della protezione degli interessi collettivi, nell’ipotesi in cui si registrino lesioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché atti di discriminazione anche a sfondo razziale nel territorio nazionale od in quello europeo ed internazionale.
6) Estendere tutte le proprie iniziative al fine di realizzare la massima collaborazione con altre associazioni di avvocati e singoli avvocati di tutti i paesi e di tutte le nazionalità.

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SOCI

ART. 3
L’Associazione è formata unicamente da Avvocati e da praticanti Avvocati, che accettino i principi e le norme del presente statuto e dell’atto costitutivo.
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni adottate dai suoi organi.
Gli associati sono tenuti ad un comportamento leale e corretto.      Hanno il diritto di partecipare alle assemblee, ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

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AMMISSIONE DEI SOCI

ART. 4
Per divenire soci dell’associazione, gli aspiranti devono proporre una domanda di ammissione al Comitato Direttivo, nella quale, oltre ad indicare le complete generalità, devono dichiarare di condividere gli scopi associativi e di conoscere le norme del presente statuto, nonché di aderirvi.      L’ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo, e perfezionata dall’aspirante mediante versamento della quota associativa, il cui ammontare sarà stabilito annualmente dall’Assemblea ordinaria.

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RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA

ART. 5
I soci possono recedere in qualsiasi momento dall’associazione, con presentazione di dichiarazione scritta di recesso, diretta al Comitato Direttivo.
I soci sono esclusi dall’associazione allorché arrechino, in qualsiasi maniera, nocumento all’immagine dell’associazione o danni materiali o morali alla stessa, con contegno ritenuto non conforme agli scopi sociali.
L’esclusione è proposta con deliberazione del Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e votata dall’Assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto.
È dichiarato decaduto dalla qualità di socio l’aderente moroso nel pagamento delle quote associative per almeno due annualità.

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ORGANI SOCIALI

ART. 6
Sono organi dell’associazione:
1)    l’Assemblea dei soci;
2)    il Comitato Direttivo
3)    il Presidente;
4)    il Vicepresidente
5)    il Tesoriere-segretario
L’elezione degli organi dell’associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

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ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 7
L’associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano; hanno il diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Le deliberazioni da essa adottate dovranno constare da verbale sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal segretario di volta in volta nominato per la redazione.
Qualora nel corso di un’Assemblea siano assunte deliberazioni che comportino dichiarazioni destinate ad essere rese pubbliche, il Segretario dell’Assemblea, su conforme richiesta di un numero di soci pari ad almeno un quarto dei votanti, dovrà provvedere alla verbalizzazione della mozione di minoranza. Il Segretario dell’associazione provvederà a rendere pubbliche, nelle forme più opportune, anche le mozioni di minoranza.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta durante l’anno solare ed è convocata dal  del Comitato Direttivo, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo successivo, per deliberare sui seguenti oggetti:
a)    formulazione degli indirizzi dell’attività associativa;
b)    approvazione della relazione annuale e dei bilanci;
c)    approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
d)    destinazione dell’avanzo di gestione, comunque denominato, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto, e le modalità di copertura di eventuali disavanzi di gestione;
e)    determinazione dell’ammontare della quota associativa;
f)    elezione del Comitato Direttivo
g)    eventuale revoca dei membri del Comitato Direttivo;
h)    eventuale esclusione di associati;
i)    ammissione di soci onorari;
j)    adesione ad altre associazioni aventi analoghe finalità ecc.
L’Assemblea , regolarmente convocata, può deliberare su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Comitato Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea può deliberare in via straordinaria, su richiesta motivata e scritta di almeno due quinti dei soci non morosi o della maggioranza  dei membri del Comitato Direttivo sulle seguenti materie:
a)    modifiche statutarie;
b)    scioglimento dell’associazione.
Delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, ed il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.   

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è regolarmente convocata, a mezzo di comunicazione scritta, anche con mezzi telematici, da farsi pervenire almeno sette giorni prima dello svolgimento della relativa seduta.
L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, a seconda degli argomenti all’ordine del giorno, deve essere convocata a norma dell’art. 20 c.c., dal Presidente ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo reputi opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo degli aderenti.
Ogni aderente all’associazione ha diritto di voto, esercitatile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione.
La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’associazione che non sia Presidente o dipendente dell’associazione stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.                                                          
Le votazioni avvengono con voto palese, salvo sia fatta richiesta di voto segreto da almeno un quinto degli intervenuti.

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IL COMITATO DIRETTIVO

ART. 8
Il Comitato Direttivo è composto da tre a nove membri eletti tra i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Esso dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili per due mandati.
Nell’ambito del Comitato Direttivo sono eletti il Presidente, il vicepresidente  ed il segretario/tesoriere.
Il Comitato ha poteri di integrazione, fino ad un massimo di due membri, per i casi di decadenza o dimissioni.
Le funzioni di membro del Comitato sono prestate a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi per spese documentate, sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Il Comitato si riunisce con periodicità mensile, previa convocazione , da farsi a cura del Presidente, anche telefonicamente o per via telematica, almeno tre giorni prima della seduta. E’ validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza  dei suoi membri.
Il Comitato Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
 Le relative deliberazioni sono assunte con maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente ; per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
Tutte le deliberazioni sono con voto palese, salvo, eventualmente, quelle concernenti le proposte di esclusione.
Delle sedute è redatto verbale, da custodirsi a cura del Tesoriere-segretario.

ART. 9
Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a)    gestione dell’associazione in ogni suo aspetto secondo le deliberazioni dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
b)    gestione del fondo comune e delle altre risorse economiche dell’associazione;
c)    assunzione di iniziative politiche o culturali, adesione ad iniziative e campagne promosse da altre organizzazioni perseguenti finalità analoghe a quelle dell’associazione, emanazione di comunicati stampa ecc
d)    predisposizione del rendiconto economico finanziario da approvarsi dall’Assemblea;
e)    deliberazioni in ordine all’ammissione dei soci o proposte di esclusione;
f)    eventuale nomina di un comitato tecnico-scientifico.
g)    costituzione di sezioni locali dell’associazione
I membri del Comitato sono revocati dall’Assemblea in casi di gravi inadempimenti, con riguardo, in particolare, all’esecuzione dei deliberati Assembleari e decadono in caso di reiterate ed ingiustificate assenze dalle  riunioni regolarmente convocate.
L’eventuale motivo di revoca è contestato da parte del Presidente , al membro che è destinatario della proposta di revoca, il quale può, entro 5 gg. dalla contestazione, presentare le sue giustificazioni scritte.
L’Assemblea ha l’obbligo di valutare tali giustificazioni ai fini della decisione finale.

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IL PRESIDENTE

ART. 10
Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice. Svolge attività di rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione. E’ suo compito promuovere, nelle opportune forme, la crescita dell’immagine dell’associazione, di concerto con gli altri organi sociali. Convoca l’Assemblea per le deliberazioni da adottarsi in via ordinaria e/o straordinaria, nonché le riunioni del Comitato Direttivo, del quale attua i deliberati.
In caso di impedimento o di assenza, anche temporanei, è sostituito dal vicepresidente .

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IL VICE PRESIDENTE

ART. 11
Il vice  è eletto dal Comitato Direttivo, al suo interno a maggioranza semplice, coadiuva il  Presidente nelle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di impedimento.

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IL SEGRETARIO-TESORIERE

ART. 12
Il segretario-tesoriere, eletto dal Comitato nel suo interno, sovrintende sull’amministrazione dell’associazione, riferendone al Comitato Direttivo.
Egli ha la custodia del fondo comune e di tutte le risorse economiche dell’associazione. Inoltre, accerta la regolarità della contabilità associativa, in relazione alla redazione ed approvazione del rendiconto economico e finanziario.
Cura la tenuta del libro-verbali dell’Assemblea, del Comitato Direttivo nonché del libro soci.

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IL FONDO COMUNE

ART.13
Il fondo comune dell’associazione è costituito dalle quote annuali versate dai soci e da contributi una tantum corrisposti dagli associati stessi, non ripetibili, neanche in caso di recesso od esclusione.
Le altre risorse economiche dell’associazione sono costituite:
a)    da eredità donazioni e legati;
b)    da contributi dello stato o altri enti pubblici;
c)    da entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
d)    da contributi dell’unione europea e di altri organismi internazionali;
e)    da proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in via sussidiaria o comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
f)    da erogazioni liberali degli associati o di terzi;
g)    da entrate derivanti da attività promozionali finalizzate al proprio sostentamento quali feste e sottoscrizioni a premi;
h)    da altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

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BILANCIO

ART.14
Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sono predisposti il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 gg. che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano un motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.

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AVANZI DI GESTIONE

ART. 15
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale che per legge facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

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SCIOGLIMENTO

ART. 16
L’associazione può essere sciolta per recesso di almeno tre quarti degli associati, per volontà unanime di tutti gli associati, o per l’impossibilità accertata di raggiungimento degli scopi sociali.
La deliberazione di scioglimento è adottata dall’Assemblea, convocata in via straordinaria, secondo le modalità di cui all’art. o , nel caso di recesso di almeno tre quarti degli associati, anche in via ordinaria, su richiesta del  Comitato Direttivo.
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa , l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale o ai fini di pubblica utilità, come anche previsto dall’art. 5 c.4 L.266/91, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c.190 della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 17
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia espressamente alle norme del codice civile vigente in tema di associazioni non riconosciute e alle disposizioni della legge 383/00

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